L’investigatore privato è una figura particolare e fascinosa, nell’ immaginario collettivo è associata spesso a storie di spionaggio da film che non rispecchiano esattamente la realtà. Ci si rivolge agli investigatori per svariate motivazioni, da quelle strettamente correlate al diritto di famiglia a quelle inerenti il diritto del lavoro o più in generale per servizi specifici come quelli di intelligence commerciale.
Nelle innumerevoli mansioni che può svolgere un investigatore spesso c’è molta confusione e ricorrono le domande: cosa può fare realmente un investigatore autorizzato? Quali sono i limiti legali rispetto alla sua attività?
Vi raccontiamo le principali cose da sapere rispetto al raggio d’azione di un investigatore alla luce della normativa vigente.
L’attività investigativa può essere svolta unicamente da soggetti titolari di licenza ai sensi dell’art.136 T.U.L.P.S.
Il D.M. 269/2010 ha introdotto determinanti e sostanziali novità in termini di chiarezza e definizione della recente normativa che presiede la possibile operatività degli Investigatori Privati. La pubblicazione del Vademecum Operativo ha fatto chiarezza su alcuni aspetti controversi, in particolare ha introdotto novità in merito ai requisiti professionali.
Il D.M. nel Vademecum sancisce che l’Investigatore non può eleggere a sede della propria attività né il proprio domicilio né uno studio legale, codifica le modalità di compilazione e di assunzione del mandato investigativo e si pronuncia in maniera netta e definitiva su molti argomenti oggetto di controversa giurisprudenza negli anni passati:
Pedinamento
In tal senso si registra una oramai consolidata giurisprudenza secondo la quale il pedinamento operato dagli investigatori privati non integra gli estremi dell’azione molesta punita dall’art. 660 codice penale, anche se interferisce nell’altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce.
Pedinamento attraverso localizzatore GPS satellitare
Per quel che concerne, poi, la possibilità di disimpegnare le attività di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche (localizzatori satellitari), la più recente giurisprudenza ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è, quindi, assimilabile all’attività d’intercettazione di comunicazioni o conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale)
Sopralluoghi e riprese video fotografiche
L’articolo prevede, poi, che i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo.
Si tratta di snodi cruciali su cui si attendeva da anni un chiarimento definitivo e di valenza generale.
Restano, come normale che sia, in considerazione della natura particolare della professione dell’investigatore privato, alcuni coni d’ombra per i quali si fa riferimento alle normative vigenti e alla giurisprudenza corrente.
Alcune attività che non posso fare gli investigatori
L’uso improprio delle tecnologie investigative può comportare di incorrere in fattispecie di reato, previste già dal codice penale e di procedura penale, sulle quali il Legislatore ha previsto persino l’aggravante se commesse da un investigatore privato.
Si tratta in particolare dei reati di intercettazione telefonica e/o ambientale, quindi dell’acquisizione attraverso l’uso di supporti tecnologici invasivi di prove legalmente non valide.
La giurisprudenza risulta peraltro controversa in materia anche se esistono alcuni presupposti ormai sufficientemente consolidati:
Per “intercettazione” si intende la captazione, mediante strumenti meccanici o elettronici, di una comunicazione o di una conversazione riservata, quando tale captazione avviene in modo clandestino (ossia di nascosto) da parte di un soggetto terzo rispetto agli interlocutori: Tizio, senza farsi scoprire, registra una conversazione telefonica (o il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici) tra Caio e Sempronio.
Al contrario, non c’è intercettazione se uno dei due interlocutori (es. Caio) registra la conversazione che egli stesso sta avendo con l’altro soggetto parlante (es. Sempronio): in questo caso la registrazione è un semplice documento e non un’intercettazione!
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