I creditori possono agire immediatamente sui beni del debitore – Il nuovo articolo 2929 bis del codice civile
Segnaliamo importanti novità relative all’ articolo 2929 bis del codice civile (D.L. n. 83/2015 il cosiddetto Decreto Giustizia per la Crescita, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192).
L’articolo assume un valore importante in relazione ai Trust, donazioni ed i fondi patrimoniali.
Negli anni passati questi negozi (specialmente il trust), sono stati oggetto di molteplici controversie giudiziarie volte a sondare la validità di questo principale effetto in contrapposizione con la tutela riconosciuta alla massa dei creditori che con tale strumento vedevano lesi i loro diritti.
In tale ottica il legislatore ha con il suindicato art. 2929 bis teso ad aumentare le tutele dei creditori, ma non senza problemi. L’art. 2929 bis rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” così dispone:
“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.”
In base a quanto sopra, il creditore ha un anno di tempo dalla data di trascrizione del vincolo di indisponibilità (ossia costituzione del Trust/fondo patrimoniale) o della donazione per far pignorare l’immobile o il bene mobile registrato del debitore, anche senza avere ottenuto la revocatoria dell’atto.
Si attuerebbe, in tale senso, una inversione del sistema poiché se prima dell’introduzione del nuovo art. 2929 bis c.c., il creditore avrebbe dovuto provare con un atto di revoca di aver subito un pregiudizio dagli atti di disposizione patrimoniale messi in atto dal debitore, adesso, con il nuovo disposto, si presuppone l’esistenza della malafede del debitore nel compimento di atti di donazione o di vincoli di destinazione del proprio patrimonio e la possibilità per il creditore di procedere direttamente con l’esecuzione.
Il pignoramento dovrà, però, essere trascritto entro un anno dalla trascrizione della donazione o del vincolo di indisponibilità. E’ ammessa l’opposizione da parte del debitore.
La prima e principale conseguenza di questa nuova disposizione è sicuramente l’aumento delle garanzie patrimoniali dei creditori sempre che ci si muova entro i termini indicati. Estremamente negative sono invece le conseguenze in capo al debitore , in quanto la nuova disposizione incide negativamente sul diritto di difesa del debitore, il quale, nonostante la possibilità di attivare il giudizio di opposizione potrebbe rischiare comunque la perdita dei beni nonostante non ci sia stato lo svolgimento del giudizio di merito inerente la supposta mala fede circa il compimento degli atti formativi del vincolo di destinazione.
Fonte: http://www.apito.it/
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